Il Canone tv Ordinario riguarda la detenzione nell’ambito familiare (abitazione privata) di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive. (art. 1 e 2 R.D.L. 21-2-1938 n. 246 e modificazioni successive).
Dal 2016 il canone è addebitato sull’utenza elettrica di tipo domestico residenziale.
Se sei il titolare della fornitura di energia elettrica dell’abitazione in cui hai la residenza e possiedi una tv, o un apparecchio in grado di ricevere trasmissioni televisive, il canone Rai ti verrà rateizzato e addebitato direttamente in bolletta.
L’importo del canone è di 90 euro, ripartito in 10 rate mensili da gennaio a ottobre di ciascun anno.
• Qual è l’importo del canone?
Il canone annuo ordinario è di 90 euro.
• Come sarà addebitato il canone?
L’importo annuo del canone è suddiviso in dieci rate da 10 euro l’una, non soggette ad IVA, che scadono il primo giorno del mese da gennaio ad ottobre. Le rate sono addebitate nella prima bolletta utile dal mese di attivazione della fornitura.
• Chi deve pagare il canone?
Il canone verrà addebitato a tutti i Clienti con utenza di energia elettrica ad uso domestico nel luogo in cui si ha la residenza anagrafica. Puoi verificare l’informazione nella seconda pagina della bolletta nella sezione Contratto, che riporterà la voce “tipologia cliente: domestico residente”.
Dovranno pagare il canone tutti coloro che possiedono, nel luogo della propria residenza, un apparecchio atto o adattabile alle ricezione delle trasmissioni televisive, ovvero qualsiasi apparecchio munito di sintonizzatore per la ricezione del segna- le dall’antenna radiotelevisiva.
Per saperne di più sulla tipologia di apparecchi soggetta al pagamento del canone vai al sito della RAI.
Se non hai un apparecchio, è necessario redigere una dichiarazione, che ha validità annuale, da inviare solamente all’Agenzia delle Entrate.
• Chi è esentato dal pagamento del canone?
– Possessori di soli apparecchi radio o computer privo di sintonizzatore TV
– Persone da 75 anni di età e reddito non superiore a 6.713,98 euro (compresi redditi di familiari conviventi). La Legge prevede di costituire un fondo per finanziare l’estensione dell’agevolazione portando il limite reddituale da 6.713,98 euro a 8.000 euro
– Ospedali militari, Case del Soldato e Sale convegno dei Militari delle Forze Armate
– Militari di cittadinanza straniera appartenenti alle Forze Armare della NATO di stanza in Italia
– Agenti diplomatici e consolari, secondo le caratteristiche previste (verifica sul sito della RAI)
– Esercizi di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radio televisive
L’eventuale richiesta di esenzione dal pagamento del canone e la dichiarazione di non detenere apparecchi atti alla ricezione delle trasmissioni televisive, deve essere inoltrata esclusivamente all’Agenzia delle Entrate.
Informazioni sul Canone (Agenzia delle Entrate)
Tutte le informative
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