L’applicazione dell’aliquota ridotta d’Imposta di Consumo e dell’Addizionale regionale sul gas metano, per gli usi previsti dall’Articolo 26 del D.L. 504/95 e successive modifiche e integrazioni, può essere richiesta dai clienti con forniture relative ad usi industriale ed artigianale: • per produzione di energia elettrica • per cogenerazione • per attività industriali, artigianali e agricole, in locali posti all’interno degli stabilimenti, dei laboratori e delle aziende in cui viene svolta l’attività produttiva • per i consumi di gas metano destinati alla combustione in locali adibiti alla Distribuzione Commerciale
nel settore alberghiero • nelle case di cura e riposo organizzate sotto forma di imprese industriali • negli esercizi di risto- razione • negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro • nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.
La validità del certificato della C.C.I.A.A. si intende di 90 giorni dalla sua emissione e, deve risultare sullo stesso, anche l’unità locale per la quale si richiede l’agevolazione. In caso di Azienda artigiana, sul certificato o autocertificazione deve risultare il numero di iscrizione all’Albo Imprese Artigiane. Ogni variazione riguardante sia gli impieghi del gas e dei locali ove viene utilizzato, sia la titolarità dell’Utenza (ES. cambiamenti di ragione sociale) devono essere tempestivamente comunicati in quanto, possono comportare l’assoggettamento in misura piena dell’imposta di consumo sul gas prelevato. In caso di dichiarazioni non veritiere si è passibili di denunce fiscali e penali.
L’applicazione della agevolazione decorrerà dal ricevimento, da parte dell’Azienda, della prevista documentazione. Nel caso siano previste dichiarazioni e/o autocertificazioni da parte del Legale rappresentante della ditta interessata, (per esempio impianti sportivi o ristoranti, Enti assistenza anziani e/o disabili), le stesse devono essere corredate dalla copia del documento d’identità.
Sono esenti dall’Imposta sul gas metano e dall’Addizionale regionale:
L’agenzia delle entrate ha stabilito che le somministrazioni del gas usato per la combustione in usi civili, per uso domestico di cottura cibi e produzione acqua calda, sono soggette all’aliquota del 10%, limitatamente a 480 smc. In tutti gli altri casi l’aliquota applicata è il 21%. L’aliquota IVA è applicata sulla base imponibile, costituita dal prezzo del gas e dalle imposte.
Hanno diritto all’aliquota fissa del 10% le seguenti tipologie di imprese:
Hanno diritto alla non imponibilità I.V.A. delle forniture di gas metano:
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