Mora e Indennizzi

Omesso, ritardato o parziale pagamento di una sola o più fatture.

In caso di omesso, ritardato o parziale pagamento di una sola o più fatture, SIMECOM può inviare al Cliente formale avviso di costituzione in mora mediante raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata, con riferimento alle fatture non pagate, come previsto dal TIMG (Testo Integrato Morosità Gas, allegato alla delibera ARG/gas 99/11) e dal TIMOE (Testo Integrato Morosità Elettrica, allegato alla delibera 258/2015/R/com).

L’avviso di costituzione in mora è inviato a partire dal decimo giorno successivo alla data di scadenza di pagamento indicata nella bolletta e contiene le seguenti informazioni:

• il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;

• il termine decorso il quale, in costanza di mora, SIMECOM provvederà ad inviare all’impresa di distribuzione la richiesta di sospensione della fornitura;

• l’indicazione che, per i soli clienti elettrici connessi in bassa tensione, se fattibile tecnicamente, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e che, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, verrà effettuata la sospensione della fornitura;

• le modalità con cui il cliente può comunicare l’avvenuto pagamento;

• il diritto del cliente a ricevere un indennizzo automatico nel caso in cui la fornitura venga sospesa per morosità o sia effettuata una riduzione di potenza, nonostante il mancato rispetto da parte di SIMECOM del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento o del termine minimo per la richiesta all’impresa distributrice della sospensione della fornitura;

• Il termine ultimo di pagamento e il termine per l’invio al distributore della richiesta di sospensione della fornitura sono applicati da SIMECOM nel rispetto di quanto previsto dal TIMG e dal TIMOE e dalle condizioni generali di contratto.


Termini di pagamento e sospensione della fornitura


Modalità per comunicare l’avvenuto pagamento

Il Cliente, al fine di interrompere le procedure previste in caso di morosità, deve comunicare l’avvenuto pagamento entro il termine indicato nell’avviso di costituzione in mora, inviando a SIMECOM copia della ricevuta di pagamento, secondo le modalità indicate nel medesimo avviso.


Indennizzi automatici

Nel caso in cui la fornitura venga sospesa per morosità, nonostante il mancato rispetto da parte di SIMECOM dei termini prescritti, SIMECOM eroga l’indennizzo automatico, per l’importo previsto dal TIMG e dal TIMOE, in occasione della prima fattura utile, in ogni caso entro otto mesi dal verificarsi della sospensione. Nei casi di erogazione dell’indennizzo, SIMECOM non richiede il pagamento dei corrispettivi relativi alla sospensione o riattivazione della fornitura.


Clienti non disalimentabili

Per i soli clienti non disalimentabili, in caso di morosità, in luogo della richiesta di sospensione della fornitura, SIMECOM richiedere all’impresa di distribuzione la risoluzione del contratto di trasporto e distribuzione, a seguito della quale i punti di prelievo del cliente moroso saranno trasferiti ai servizi di ultima istanza, secondo quanto previsto dal TIMG e dal TIMOE.

Per l’elenco dei clienti non disalimentabili si rimanda all’art. 1.1 del TIMG per il settore del gas naturale e all’art. 23 del TIMOE per il settore elettrico.

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