icone informativa

Gas

Scopri tutte le informative

Riduzione accise

RIDUZIONE DELL’ IMPOSTA DI CONSUMO

L’applicazione dell’aliquota ridotta d’Imposta di Consumo e dell’Addizionale regionale sul gas metano, per gli usi previsti dall’Articolo 26 del D.L. 504/95 e successive modifiche e integrazioni, può essere richiesta dai clienti con forniture relative ad usi industriale ed artigianale: • per produzione di energia elettrica • per cogenerazione • per attività industriali, artigianali e agricole, in locali posti all’interno degli stabilimenti, dei laboratori e delle aziende in cui viene svolta l’attività produttiva • per i consumi di gas metano destinati alla combustione in locali adibiti alla Distribuzione Commerciale

Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano:

nel settore alberghiero • nelle case di cura e riposo organizzate sotto forma di imprese industriali • negli esercizi di risto- razione • negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro • nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.

Documentazione da presentare per ottenere la riduzione accisa sul gas metano

• Richiesta di applicazione di aliquota ridotta dell’accisa Gas Metano, sottoscritta dal legale rappresentante;
• Originale del certificato di iscrizione della C.C.I.A.A o dichiarazione sostitutiva di di atto di notorietà.
• Copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.
• Per le associazioni sportive dilettantistiche gestite senza fini di lucro sono compresi nell’agevolazione oltre agli impianti
sportivi propriamente detti (es. riscaldamento di palestre), gli utilizzi relativi alle strutture annesse all’ impianto sportivo (es. docce, spogliatoi, uffici). Il legale rappresentante dei predetti organismi dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nel quale dovrà dichiarare che nella struttura si svolge, senza fine di lucro, attività sportiva esclusivamente dilettantistica;
• Per gli Enti morali e religiosi, associazioni volontarie e ONLUS, che utilizzano il gas metano in strutture ricettive finalizzate ad alloggiare soggetti orfani, disabili, anziani o indigenti, il legale rappresentante dell’istituzione interessata dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale dovrà dichiarare che l’attività svolta è finalizzata all’assistenza delle categorie di soggetti individuati dalla norma;

La validità del certificato della C.C.I.A.A. si intende di 90 giorni dalla sua emissione e, deve risultare sullo stesso, anche l’unità locale per la quale si richiede l’agevolazione. In caso di Azienda artigiana, sul certificato o autocertificazione deve risultare il numero di iscrizione all’Albo Imprese Artigiane. Ogni variazione riguardante sia gli impieghi del gas e dei locali ove viene utilizzato, sia la titolarità dell’Utenza (ES. cambiamenti di ragione sociale) devono essere tempestivamente comunicati in quanto, possono comportare l’assoggettamento in misura piena dell’imposta di consumo sul gas prelevato. In caso di dichiarazioni non veritiere si è passibili di denunce fiscali e penali.

L’applicazione della agevolazione decorrerà dal ricevimento, da parte dell’Azienda, della prevista documentazione. Nel caso siano previste dichiarazioni e/o autocertificazioni da parte del Legale rappresentante della ditta interessata, (per esempio impianti sportivi o ristoranti, Enti assistenza anziani e/o disabili), le stesse devono essere corredate dalla copia del documento d’identità.

Documentazione da scaricare in PDF:

ESENZIONI IMPOSTA CONSUMO

Sono esenti dall’Imposta sul gas metano e dall’Addizionale regionale:

• le Forze Armate nazionali e quelle appartenenti agli altri Stati aderenti alla N.A.T.O., nel caso di alloggi occupati per uso istituzionale o ufficiale;
• le Organizzazioni internazionali (per i soli usi istituzionali o ufficiali quali rappresentanze diplomatiche e consolari) riconosciute e appartenenti a Stati con i quali, in base a specifici accordi, viene concessa anche l’esenzione IVA.

IVA – IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

L’agenzia delle entrate ha stabilito che le somministrazioni del gas usato per la combustione in usi civili, per uso domestico di cottura cibi e produzione acqua calda, sono soggette all’aliquota del 10%, limitatamente a 480 smc. In tutti gli altri casi l’aliquota applicata è il 21%. L’aliquota IVA è applicata sulla base imponibile, costituita dal prezzo del gas e dalle imposte.

Hanno diritto all’aliquota fissa del 10% le seguenti tipologie di imprese:

• imprese estrattive;
• imprese agricole;
• imprese manifatturiere comprese le industrie poligrafiche, editoriali e simili.

Hanno diritto alla non imponibilità I.V.A. delle forniture di gas metano:

• gli esportatori abituali di beni che, attraverso l’apposita “Dichiarazione di intento”, affermino di volersi avvalere di tale agevolazione;
• le Forze Armate di altri Stati operanti nell’ambito N.A.T.O, nel caso di alloggi occupati per uso istituzionale o ufficiale;
• le Organizzazioni internazionali (per i soli usi istituzionali o ufficiali quali rappresentanze diplomatiche e consolari) riconosciute e appartenenti a Stati con i quali, in base a specifici accordi, viene concessa anche l’esenzione Imposta di consumo.
• Documentazione da presentare per ottenere l’ applicazione dell’IVA al 10%
• Richiesta applicazione aliquota IVA 10% sottoscritta dal legale rappresentante;
• Copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità;