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Il prezzo del gas nel servizio di tutela
Le componenti che concorrono alla formazione del prezzo finale del gas sono la tariffa, le accise e le imposte. Le accise e le imposte sono stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalle Regioni (per quanto riguarda le addizionali regionali). Le modalità di formazione delle tariffe sono di competenza dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (di seguito AEEGSI [1.]), la quale ne ha evidenziato i criteri con le Delibere ARG/gas 159/08 (in vigore fino al 31/12/2013), ARG/gas 573/13 (in vigore dal 01/01/2014) e ARG/gas 64/09 modificata a partire dal 1° ottobre 2013 per introdurre il nuovo metodo di calcolo del prezzo gas con lo scopo di trasferire ai consumatori i benefici dei cambiamenti intervenuti nel mercati all’ingrosso a livello nazionale e internazionale.
La tariffa è costituita da componenti relative ai Servizi di Vendita e componenti relative ai Servizi di Rete.
SERVIZI DI VENDITA:
QVD: componente tariffaria articolata in una parte fissa (espressa in €/pdr/anno) ed una parte variabile (espressa in €/smc), relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio.
MATERIA PRIMA = data dalla somma delle seguenti componenti:
CMEM espressa in €/gj = componente tariffaria relativa alla costi di approvvigionamento all’ingrosso del gas
CCR espressa in €/gj = componente tariffaria relativa al rischio legato all’approvvigionamento nei mercati all’ingrosso.
ONERI AGGIUNTIVI E DI GRADUALITA’ = data dalla somma delle seguenti componenti:
GRAD espressa in €/smc = componente tariffaria relativa alla gradualità nell’applicazione della riforma dell’aggiornamento delle condizioni economiche del servizio di tutela.
CPR espressa in €/smc = componente tariffaria che finanzia il meccanismo di rinegoziazione dei contratti a lungo termine.
QOA espressa in €/smc = componente tariffaria relativa agli oneri aggiuntivi
SERVIZI DI RETE:
QTI espressa in €/gj = componente tariffaria relativa al servizio di trasporto.
MATERIA PRIMA = data dalla somma delle seguenti componenti:
TARIFFA OBBLIGATORIA : Le tariffe obbligatorie di distribuzione in vigore sono determinate AEEGSI a partire dal 2014 con la Delibera ARG/gas 367/14 e successive modifiche, sono definite per ambiti tariffari [2.] e sono attualmente articolate in quote fisse e quote variabili come di seguito:
• TAU1(dis) espressa in €/pdr/anno = componente fissa destinata alla remunerazione del servizio di distribuzione.
• TAU1(mis) espressa in €/pdr/anno = componente fissa destinata alla remunerazione del servizio di misura.
• TAU1(cot) espressa in €/pdr/anno = componente fissa destinata alla remunerazione del servizio di commercializzazione.
• TAU3(dis) espressa in €/smc = componente variabile destinata alla remunerazione del servizio di distribuzione.
• UG1espressa in €/smc = componente variabile destinata alla copertura di eventuali squilibri e/o conguagli dei sistemi di perequazione tariffaria.
• UG2 = componente, in parte fissa (espressa in €/pdr/anno) ed in parte variabile (espressa in €/smc), destinata alla com-
pensazione dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio.
• UG3 espressa in €/smc = componente variabile a copertura degli oneri connessi all’intervento di interruzione.
• GS espressa in €/smc = componente variabile destinata alla copertura del sistema di compensazione tariffaria per i clienti economicamente disagiati.
• RE espressa in €/smc = componente variabile destinata alla copertura degli oneri per interventi legati al risparmio energetico ed allo sviluppo delle fonti rinnovabili.
• RS espressa in €/smc = componente variabile destinata alla copertura degli oneri per interventi legati alla qualità del servizio di distribuzione e misura del gas.
• ST espressa in €/smc = componente rappresentativa dello Sconto tariffario di Gara previsto all’art. 13 del decreto 12/11/2011.
• VR espressa in €/smc = componente a copertura della differenza tra VIR e RAB.
Potere Calorifico Superiore Convenzionale (P)
Ai fini della conversione in euro/smc (metro cubo alle condizioni standard, cioè alla temperatura di 15° C e a pressione co- stante di 1,01325 bar) delle componenti espresse in euro/gj (gigajuole, unità di misura dell’energia) è necessario moltiplicare il valore espresso in euro/gj per il parametro P calcolato per ogni impianto e per ogni anno, in base a quanto stabilito dell’AEEGSI con Del.180/11.
Il valore di P è indicato in tutte le fatture.
AEEGSI: l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ‘un’autorità indipendente istituita con Legge 14 novembre 1995 ®C n. 481, avente funzioni di regolazione e controllo dei settori dell’energia elettrica e del gas.
Ambito tariffario: area geografica dove trovano applicazione le medesime tariffe per il servizio di distribuzione e misura. Ai fini tariffari si identificano i seguenti ambiti:
• Ambito nord-occidentale, comprendente le regioni Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria.
• Ambito nord-orientale, comprendente le regioni Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Ro-
magna.
• Ambito centrale, comprendente le regioni Toscana, Umbria e Marche.
• Ambito centro-sud orientale, comprendente le regioni Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata.
• Ambito centro-sud occidentale, comprendente le regioni Lazio e Campania.
• Ambito meridionale, comprendente le regioni Calabria e Sicilia.
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